Emanata la nota concernente i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025. La presentazione delle istanze su apposita piattaforma ministeriale entro il 30 dicembre 2024.
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
Sono ammessi per merito, a domanda (entro il 31 gennaio 2025), direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2025.
Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2025.
L’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento dei PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) oppure di attività assimilabili ai PCTO. Per la validità del percorso del candidato, le attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.
I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, entro il temine del 30 dicembre 2024, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.
I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito, entro il 30 dicembre 2024. L’accesso alla procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene tramite SPID/CIE/eIDAS. Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri previsti. Nell’istanza di partecipazione al massimo possono esprimere tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli USR.
Dichiarano, altresì, nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate e allegano la documentazione attestante lo svolgimento dei PCTO e/o delle attività assimilabili.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il 31 gennaio 2025.
Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2025 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2025.
Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.
Le predette domande sono presentate entro il 30 dicembre 2024, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all’allegato 2. L’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il termine. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale.
Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.I candidati esterni effettuano il pagamento della tassa al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.
Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
……………………
Decreto 226-Criteri per il riconoscimento dei PCTO
Pagina MIM domanda esami di Stato